martedì, gennaio 08, 2019

nuove sulla FE



Ad alcuni, come gli stipendiati, che pensano di essere santi e che i “capi” siano cattivi e intrattabili e che non capiscano nulla fatevi un esamino di coscienza.
Quando vi sembra che il vostro capo sia uno stronzo, o sembri particolarmente incavolato, e' perche tutte quelle cose che voi saltate a pie' pari poiche' pensate che non vi interessino, in realta' hanno conseguenze dirette sulle vs vite.
Conosco almeno una decina di piccole aziende che con l'arrivo della fattura elettronica chiuderanno. Non tanto perche' sia un moloch particolare, ma perche e' l'ennesima cosa di cui aver cura e che e' da SEGUIRE. La famosa goccia nel vaso.
Ogni momento e' una nuova perdita di tempo e rischi di multe salate. Non conosco imprenditori che  si sentano sicuri: se parli della guardia di finanza si cagano addosso anche se hanno fatto tutto il possibile, ed oltre, per essere in regola.
Come avere il cane della suocera da far pisciare alla 11 di mattina. Avete il lavoro rovinato.
Quali sono queste nuove della fattura elettronica?

nuove modifiche al il 21 e 24 dicembre.
Praticamente a 2 giorni dalla rivoluzione.
Se continuano cosi' arriveranno a fare la PEC (posta estremamente cretina)
aggiorno anche il post guida
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oggi, nella fattura cartacea (o semplice file pdf) la data ivi indicata corrisponde a quella del momento di effettuazione dell’operazione (o fine mese per la fatturazione differita): nessuno, probabilmente, si è sin d’ora preoccupato della data di spedizione/trasmissione (leggasi emissione).
In siffatto nuovo contesto normativo però, una fattura - per esempio - trasmessa al Sistema di Interscambio il 2.08.2019 per una consegna di merce senza DDT avvenuta il 30.07.2019, comporterà la redazione di un file xml avente data 2.08.2019 e data operazione 30.07.2019.


Sembra una banalita', vero?

un esempio: clausole contrattuali di pagamento con dicitura 30 GG DF FM comporteranno, di fatto, un posticipo di ulteriori 30 giorni nell’incasso della fattura.
Bella li, no?
Chiedete agli operai della fiat di posticipare il  reddito di 30gg e vedete cosa succede.

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La RAI nella sua bonta' ha deciso che, esistendo dei buchi normativi, le fatture le emettera' ancora in cartaceo (circolare RAI del 07-01-2019).

In pratica al povero acquirente di servizi rai (pensate a tutti i bar luoghi pubblici dove esiste un TV) il canone (migliaia di euro) verra' contabilizzato a manina in maniera diversa (ovvero costi) e non del tutto chiara.


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Nel passaggio verso la PA e quella B2B si sono “dimenticati” la funzione di RIFIUTARE una fattura.
Senza scomodare le riviste “dell'arma” che mandano fatture perentorie, ma ci possono essere molti motivi per rifiutare una fattura.
Prima chiamavi il fornitore e lo mandavi a quel paese stracciando un foglio pazzo.
Generalmente si arrivava ad una definizione.

Io per, esempio, avevo un fornitore che ordinando 20 oggetti ne mandava 60. Non aprivi la scatola e risolvevi il problema.
Ora la fattura puo' arrivare prima della scatola ed e' registrata in contabilita' in maniera eterna. Figurati se tali grassi d'arrosto ti mandano una nota d'accredito.
Per rifiutarla, ovvero parlare con un computer dell'SDI e' necessario, tenetevi forte, fare una delle seguenti entro 15gg dalla trasmissione:
A Mandare una raccomandata
B mandare un FAX.

Ovviamente questa possibilita' e' resa obsoleta in maniera sibillina dalle ultime circolari, che pero' non sono legge.
Vi lascio immaginare i nuovi contenziosi che scaturiranno dal fatto che ti ritrovi in contabilita' una fattura praticamente gia' registrata che ti scarica le tasse ma non paghi.
Piu' altri costi.

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Immaginate un rappresentante che tutti i giorni si fa fare 2 maledette fatture per il cibo piu' altre ed eventuali.

La risposta fornita si riferisce alla situazione di un dettagliante, che ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/72, emette fattura solo su richiesta del cliente, ma è tenuto dalla norma a farlo entro e non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, mentre in assenza di fattura il corrispettivo deve essere certificato mediante ricevuta fiscale o scontrino.
Alla luce di una similare situazione, l’Agenzia continua col sistema cartaceo:
a) EMISSIONE DI FATTURA DIFFERITA. In questo caso  lo scontrino assume valore di documento equipollente al DDT, e la fattura potrà essere emesse in via differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento a tutte le operazioni intercorse nel mese precente.
Il cliente lascerà quindi i locali “accompagnato” da una ricevuta fiscale o da uno scontrino, cui seguirà fattura differita.

 
In pratica il cliente va a casa e controlla a manina tutti i giorni se sul fottuto SDI e' arrivata la fattura, automatizzare questa cosa fa ridere.
Ovvero deve fare da cane da guardia al fornitore. I costi del poveraccio sono appena diventati stellari.

b) RILASCIO DI UNA QUIETANZA, cui segue una fattura immediata. . In sostanza, il cliente dovrà lasciare i locali con “un qualcosa” che certifichi provvisoriamente la transazione, tant’è che le FAQ indicano come strada percorribile anche l’utilizzo di una semplice stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Sarà poi emessa fattura immediata (ovvero riportante la medesima data dell’operazione), e questa potrà essere poi trasmessa – per il primo semestre 2019 – entro il termine della propria liquidazione IVA

In pratica puo' passare le giornate alla ricerca della fattura per tre mesi, non sapendo quando il fornitore e' obbligato alla liquidazione.
Se poi non arriva avete in mano un pezzo di carta igenica da usare in bagno. Lo strappo di toilet paper piu' costoso della vs vita.

Quando una fattura elettronica viene emessa a seguito di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (o “documento commerciale” nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi) è comunque sempre necessario che la fattura richiami il documento originariamente emesso.
Le informazioni relative alla ricevuta fiscale o scontrino dovranno essere indicati nei campi deputati del tracciato XML di fatturazione elettronica che, ricordiamo, si trovano nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”.

 
Insieme a tanta altra fogna.

La compilazione dovrà essere effettuata come segue:
nel campo “TipoDato” occorrerà indicare il tipo di documento originariamente rilasciato, utilizzando i termini “NUMERO SCONTRINO”, oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”;


Manca solo un “oppure bazinga”


L’Agenzia ha ricordato, inoltre, che se il cliente è un soggetto “consumer”, ovvero un non titolare di partita IVA, al rilascio della fattura, una copia di questa (analogica) dovrà comunque essere consegnata alla controparte, a meno che il cliente stesso non vi rinunci espressamente. Nel caso di controlli successivi che evidenzino difformità tra la copia analogica e la e-fattura, salvo prova contraria prevarranno comunque le informazioni riportate nella fattura elettronica.

Traduciamo:
Siete obbligati a controllare  a manina decine o centinaia di documenti senza ne capo ne coda che potranno essere emessi in un lungo tempo di mesi (+5gg) e voi dovrete ricordarvi chi non li ha emessi e sollecitarli oltre il limite in cui il fornitore puo' emetterli. 
 
Ovvero e' sempre colpa vostra.


I costi per gestire questa pazzia sono, ovviamente, tutti a carico vostro.
Le aziende dovranno avere una doppia contabilita' con ancora il cartaceo.

L'utente consumer che riceve una fattura potrebbe possedere un fake, certificato come tale,  con tutte le conseguenze del caso, galera compresa, e non saperlo.

Proprio una rettifica dell'ultimo momento.

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